Art. 3.
(Disposizioni di coordinamento conseguenti alla soppressione delle commissioni provinciali e della commissione centrale).

      1. All'articolo 3 della legge 3 maggio 1985, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «alla commissione di cui al successivo articolo

 

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4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

          b) al secondo comma, le parole: «le commissioni istituite presso» sono soppresse.

      2. L'articolo 4 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è abrogato.
      3. All'articolo 7 della legge 3 maggio 1985, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «la commissione provinciale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

          b) le parole: «alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al Ministro dello sviluppo economico».

      4. L'articolo 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - 1. Il Ministro dello sviluppo economico decide sui ricorsi avverso le decisioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle materie di cui all'articolo 7».